Contratto di cessione del credito

Contratto di cessione del credito in garanzia

La cessione del quinto è un intervento reso possibile grazie all’introduzione, nel codice civile, degli articoli 1260 e successivi. Un contratto di questo genere prevede la cessione del diritto di credito nei confronti di una figura terza, che si incaricherà di riscuotere il debito oggetto della cessione.

Nel contratto di cessione del credito fanno parte i seguenti soggetti:

  • il cedente, ossia il creditore che sceglie di cedere il proprio diritto;
  • il concessionario, ovvero la figura terza verso cui il trasferimento del credito si verifica;
  • il ceduto, il soggetto debitore.

Contratto di cessione del credito pro solvendo e pro soluto

La cessione del credito può verificarsi a titolo gratuito o a titolo oneroso, anche in assenza dell’approvazione a opera di un debitore, fatta eccezione di crediti strettamente personali. Per quanto riguarda la cessione a titolo gratuito, il creditore, quello che abbiamo definito anche come cedente, si dovrà curare di garantire l’esistenza o validità del titolo di credito che vuole condurre al trasferimento.

Nell’eventualità di cessione a titolo oneroso, invece, il cedente dovrà farsi carico di assicurare che altre figure non possano reclamare la proprietà del titolo di credito. La potenziale garanzia dell’esistenza del credito dipende dai soggetti che vengono coinvolti a livello contrattuale.

Se osserviamo le disposizioni indicate dal codice civile, il cedente non è obbligato a fornire garanzia sull’osservanza del debitore, un’opportunità che è definita in base alle disposizioni contrattuali. Abbiamo quindi la cessione pro soluto quando la garanzia non è applicata, mentre la cessione prende il nome di pro solvendo qualora ciò non si verifichi.